Lo Statuto

STATUTO*

 

ART. 1 E’ costituita la Fondazione “Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei Ente del Terzo Settore”.
ART. 2 La Fondazione ha sede in Roma.
ART. 3 La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore:

a)      attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b)      ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

c)      organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica delle attività di interesse generale qui specificate;

d)      promozione della cultura della legalità;

e)      promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

In ogni caso, essa potrà esercitare attività diverse, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra elencate, secondo criteri e limiti definiti a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore.

In particolare la Fondazione ha lo scopo, attraverso ogni mezzo e in ogni sede, di studiare, accertare, approfondire, tutelare e difendere i diritti primari dei cittadini garantiti dalla Costituzione, in ogni loro articolazione e manifestazione diretta ed indiretta.

La Fondazione a tale fine promuoverà iniziative di studio e ricerca sia de jure condito che de jure condendo, quali convegni, ricerche e pubblicazioni; promuoverà o sosterrà iniziative legislative; assumerà la gestione di processi e azioni giudiziarie nei quali siano in gioco diritti costituzionali e primari dei cittadini; assumerà ogni altra iniziativa utile opportuna o necessaria per il raggiungimento dello scopo.

Nella prima fase della sua attività, la Fondazione assumerà la gestione anche finanziaria di alcuni processi inchieste giudiziarie relative a fatti o avvenimenti che hanno turbato l’opinione pubblica in relazione al comportamento delle autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico (quali, in via esemplificativa, i fatti del 12 maggio 1977 in Roma e la strage di Peteano), assumendo anche iniziative collaterali alle inchieste giudiziarie; nonché promuoverà e realizzerà iniziative di studio, ricerca ed eventualmente di intervento giudiziario sul tema della correttezza, completezza, ed obiettività dell’informazione, sia con riguardo alle strutture e ai servizi pubblici di informazione, sia con riguardo alla stampa e alla editoria.

ART. 4 La Fondazione potrà assumere la gestione di processi e azioni giudiziarie, stando in giudizio nei casi e con i limiti previsti dalle norme di diritto processuale; negli altri casi, la gestione dei processi potrà avvenire attraverso l’assunzione degli oneri patrimoniali derivanti alle parti legittimate a stare in giudizio.

In ogni caso, la Fondazione, nell’assumere iniziative collaterali alle inchieste giudiziarie, potrà attivare tutte e soltanto le iniziative dirette a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica su tali vicende giudiziarie.

ART. 5 Il patrimonio della Fondazione è costituito da un fondo di Euro 55.000,00 (euro cinquantacinquemila) investito in titoli di stato ovvero in certificati, buoni o altri titoli di credito emessi o garantiti da soggetti pubblici. A tale importo potranno aggiungersi i contributi, le erogazioni o le donazioni che perverranno in futuro.

A tal fine la Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la fondazione.

ART. 6 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da almeno tre membri uno dei quali viene nominato dal Fondatore senza limitazione di tempo nell’atto costitutivo; il membro così nominato procede poi, anche nel medesimo atto costitutivo, alla nomina degli altri due membri sempre senza limitazione di tempo. Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno il Presidente e può, a maggioranza, cooptare altri membri, nominati anche a tempo determinato.

I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto alla indennità per la carica, ma al solo rimborso delle spese che questa comporta. Essi avranno diritto a compenso qualora assumano altri incarichi o svolgano altre attività per la Fondazione.

ART. 7 Il Consiglio di Amministrazione esercita i più ampi poteri di gestione ed amministrazione del patrimonio della Fondazione. Le erogazioni di fondi o somme dovranno essere effettuate al fine di finanziare le iniziative della Fondazione dirette al raggiungimento degli scopi ed a sostenere le spese di organizzazione e funzionamento della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal proprio Presidente almeno due volte l’anno, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre, o su richiesta di uno dei membri del Consiglio. Delibera a maggioranza dei suoi Componenti, salve le delibere previste dallo Statuto all’unanimità. Nel caso in cui il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione sia pari, prevale il voto del Presidente.

I criteri del suo funzionamento, del modo di erogazione di somme e di fondi, e del rimborso delle spese saranno deliberati dal Consiglio nominato nell’atto costitutivo nella sua prima riunione e costituiranno il regolamento di funzionamento del Centro.

ART. 8 Il Consiglio di Amministrazione redige ogni anno il conto consuntivo delle entrate e delle uscite nonché il conto patrimoniale, al 31 dicembre, li approva entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e li sottopone al controllo del Revisore dei Conti

Il bilancio di esercizio sarà redatto ai sensi dell’art. 13 del Codice del Terzo Settore e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro: il tutto comunque a norma degli artt. 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

 

ART. 9 I conti e in generale l’amministrazione contabile e finanziaria della Fondazione sono verificati da un Revisore iscritto all’Albo dei Revisori Ufficiali dei conti.

Il Revisore è nominato per un biennio e può essere riconfermato.

ART. 10 Il Consiglio di Amministrazione alla unanimità potrà modificare l’atto costitutivo e lo Statuto, ad eccezione dell’Art. 3.
ART. 11 La Fondazione potrà estinguersi per raggiungimento, esaurimento, impossibilità o scarsa utilità dello scopo, per estinzione o insufficienza del patrimonio.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni previste dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 12 Le persone fisiche o giuridiche che contribuiranno finanziariamente alla Fondazione, nella misura minima che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, possono aderire alla “Associazione Amici del Centro Calamandrei”, il cui scopo è la diffusione, la individuazione e la promozione delle iniziative della Fondazione.

L’Associazione svolge un ruolo consultivo nelle deliberazioni del programma della Fondazione e può proporre al Consiglio di Amministrazione progetti e iniziative rientranti nell’ambito dell’Art. 3 dello Statuto per i quali abbia preventivamente raccolto, o si impegni a raccogliere i fondi necessari. Il parere della Associazione è obbligatorio ma non vincolante, per la deliberazione del programma della Fondazione.

Il Presidente, o un suo delegato scelto fra i componenti del Consiglio Direttivo, ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, senza diritto di voto; può chiedere una volta l’anno la convocazione del Consiglio di Amministrazione in relazione ai progetti e alle iniziative di cui al secondo comma.

*Modificato con atto notarile il 31/07/2019 Notaio Cavalaglio, Roma.